ARERA – Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (2025)
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Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera - 444/2019) - Dati Aggiornati al 31-01-2025
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all’adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera – 444/2019)
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Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all’adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Dati Aggiornati al 31/01/2025
TARI -Tassa sui Rifiuti-
Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La TARI è stata quindi istituita con la legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013) e ha sostituito la tassa sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S), applicata per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
La TARI è la tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell’utilizzatore.
Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento della TARI. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
La soggezione passiva TARI si realizza con l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Dichiarazione TARI
La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo. Per tale motivo, nell’interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 10 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree. La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.
La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all’art. 62 del Regolamento comunale IUC componente TARI e deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente oppure inviata tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
MODULISTICA:
1) Modello denuncia TARI famiglie (vedi Allegati)
2) Modello denuncia TARI imprese (vedi Allegati)
Punto 3.1 lettera a)
1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: Comune di San Ferdinando di Puglia
2. Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di San Ferdinando di Puglia P.I.
Punto 3.1 lettera b)
1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;
Settore di appartenenza Settore Entrate
Responsabile del Settore Dott.ssa Anna Marta PATRUNO
E-Mail.am.patruno@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Tel. 0883.626257
Responsabile Servizio Entrate Rag. Giuseppe LAURIOLA
E-mail: g.lauriola@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Indirizzo Sede Comunale – Via Isonzo, 6
Tel. 0883.626243
Orario sportello
martedi: 9.00 – 12.00
giovedi : 16.00 – 18.00
venerdi: riservato ai professionisti, previo appuntamento.
Punto 3.1 lettera c)
Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi • a modulistica per l’invio dei reclami, liberamente accessibile e scaricabile nella sezione trasparenza rifiuti del sito del gestore.
Si segnala, inoltre, che è disponibile l’app mobile “Gial Ambiente”, che consente di accedere a numerosi servizi digitali, tra cui:
o informazioni sui calendari della raccolta differenziata e sugli accessi ai centri comunali di raccolta;
o il “rifiutologo” per il corretto conferimento dei rifiuti;
o prenotazione del ritiro a domicilio (on demand);
o segnalazioni di abbandoni o mancati ritiri;
o notizie e aggiornamenti sul servizio di igiene urbana;
o contatti e numeri utili.
L’app è scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play, anche tramite QR code disponibili su https://gialambiente.it.
Punto 3.1 lettera d)
1. Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione: CALENDARIO DELLA RACCOLTA:
UTENZE DOMESTICHE (Abitazioni) UTENZE NON DOMESTICHE (Esercizi Commerciali)
UMIDO
Esporre I rifiuti entro le ore 6:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) Lunedì UMIDO
Esporre I rifiuti entro le ore 5:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente) Martedi’
Mercoledì Giovedi’
Venerdì Sabato
INDIFFERENZIATO
Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) Venerdì INDIFFERENZIATO
Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente) Lunedi’
Mercoledi’
Venerdi’
VETRO
Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) 2° e 4° Sabato del mese VETRO
Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente) Lunedì
Giovedi’
Sabato
PLASTICA E METALLI
Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) Giovedì PLASTICA E METALLI
Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente) Martedi’
Venerdi’
CARTA E CARTONE
Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) Martedì CARTA E CARTONE
Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente) Tutti I Giorni
PANNOLINI
Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente) Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Punto 3.1 lettera e)
1. Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera f)
1. Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera g)
1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera h)
1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2:
Punto 3.1 lettera i)
1. Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera j)
1. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili: Documentazione Modulistica
Punto 3.1 lettera k)
1. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera l)
1. Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera m)
1. Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera n)
1. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
1 Aggiornamento
2
Punto 3.1 lettera o)
1. Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera p)
1. Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera q)
1. Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Entrate del Comune di San Ferdinando di Puglia per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. . Aggiornamento
Punto 3.1 lettera r)
1. Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera s)
1. Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
Punto 3.1 lettera f)
1. Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto: Aggiornamento
UMIDO SACCHETTI COMPOSTABILI da 15 litri + Sotto lavello da 10 litri e mastello marrone da 25 litri Scarti di cucina, avanzi di cibo, salviette di carta unte, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, piccole ossa, fondi di caffè, filtri di tè, ceneri spente, piccole quantità di sfalci d’ erba, tappi di sughero.
PLASTICA E METALLI SACCHI GIALLI da lt. 110 Piatti e bicchieri di plastica, bottiglie d’ acqua e bibite, flaconi di detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per alimenti, lattine, carta stagnola, confezioni del caffè, vaschette in polistirolo per alimenti, cellophane, vasetti yogurt, buste in plastica.
INDIFFERENZIATO Mastello grigio da lt. 35-40 Pannolini e pannoloni, assorbenti, calze, stracci, spugne, carta carbone, oleata e plastificata, giocattoli non elettrici, CD, DVD, cocci di porcellana, scontrini.
VETRO Mastello verde da lt. 25 Bottiglie, vasetti per alimenti, bicchieri
CARTA E CARTONE Mastello blu da lt. 35-40 Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, contenitori Tetra Pak (latte, vino, succhi, etc.)
Punto 3.1 lettera g)
1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile:
La carta di qualità dei servizio è scaricabile al seguente link: carta servizi
Punto 3.1 lettera h)
1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: La percentuale di raccolta differenziata: (Fonte I.S.P.R.A.)
anno 2024 è stata pari al 56,77%;
anno 2023 è stata pari al 66,64%;
anno 2022 è stata pari al 58,10%;
Punto 3.1 lettera i)
1. Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera j)
1. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili: Documentazione Modulistica
Il calcolo della TARI
La base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l’applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.). La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e le relative pertinenze costituiscono la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.
La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.
• Relativamente alle utenze non domestiche, la quota fissa e la quota variabile sono moltiplicate per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta (D.P.R. n.158/1999, 4.3 e 4.4, Allegato 1).
• Relativamente alle utenze domestiche, la quota fissa, parametrata al numero degli occupanti, è da moltiplicare per la superficie dell’abitazione (mq), mentre la quota variabile è in relazione al numero degli occupanti. La parte variabile della tariffa riflette la quantità di rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La parte variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di quattro persone occupa un’abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.
Con Delibera ARERA nr. 386/2023/R/rif sono state istituite, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata di natura perequativa, e nello specifico
• La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
• La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
esempio nr. 1
Per un’utenza domestica con 3 componenti e superficie di 100 mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 400,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,9334
Tariffa variabile: € 286,5661
Quota fissa: € 0,9334 * 100 * (365/365) = € 93,34
Quota variabile: € 286,5661 * (365/365) = € 286,5661
Totale imposta: € 93,34 + € 286,5661 = € 379,9061
Totale: € 379,9061 + 5,00% = € 398,89
UR1 : 0,10 * 1= 0,10
UR2: 1,50 * 1,50= 1,50
Totale da pagare: 398,89 + 0,10 + 1,50= 400,49 (€ 400,00)
esempio nr. 2
Per un’utenza domestica con nr. 5 componenti e superficie di 240mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 726,00, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,0067
Tariffa variabile: € 448,5277
Quota fissa: € 1,0067 * 240 * (365/365) = € 241,60
Quota variabile: € 448,5277 * (365/365) = € 448,5277
Totale imposta: € 241,60 + € 448,5277 = € 690,12
Totale: € 690,12 + 5,00% = € 724,62
UR1 : 0,10 * 1= 0,10
UR2: 1,50 * 1,50= 1,50
Totale da pagare: 724,62 + 0,10 + 1,50= 726,00 (€ 726,00)
esempio nr. 3
Per un’utenza non domestica in categoria 12 ( Banche, Istituti di Credito e studi professionali) e di superficie di 150 mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 549,00, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,9237
Tariffa variabile: € 2,5535
Quota fissa: € 0,9237 * 150 * (365/365) = € 138,55
Quota variabile: € 2,55535 * 150 * (365/365) = € 383,02
Totale imposta: € 138,55 + € 383,02 = € 521,27
Totale: € 521,57 + 5,00% = € 547,64
UR1 : 0,10 * 1= 0,10
UR2: 1,50 * 1,50= 1,50
Totale da pagare: 547,64 + 0.10 + 1,50= € 549,24 (€ 549,00)
esempio nr. 4
Per un’utenza non domestica in categoria 14 (Edicola, Farmacia, tabaccaio e plurilicenze) di 100 mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 773,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: €1,9435
Tariffa variabile: € 5.3989
Quota fissa: € 1,9435 * 100 * (365/365) = € 194,35
Quota variabile: € 5,3989 * 100 * (365/365) = € 539,89
Totale imposta: € 194,35 + € 539,89 = € 734,24
Totale: € 734,24 + 5,00% = € 770,95
UR1 : 0,10 * 1= 0,10
UR2: 1,50 * 1,50= 1,50
Totale da pagare: 770,95 + 0,10 + 1,50= 772,55 (€ 773,00)
Riduzioni Tariffarie
Riduzioni per utenze domestiche
Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.
Di particolare interesse sono:
a. Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;
b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
c. Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 25%;
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Riduzioni per utenze non domestiche (art. 8 del Regolamento TARI)
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente del comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, resta fermo il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, così come previsto per legge. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P.IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:
a. l’ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili,
b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
d. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
e. l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e planimetria quotata dei locali.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3) ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché al servizio Entrate ai fini della modifica della tassazione.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3), si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. La comunicazione tardiva oltre il termine di cui al comma 3) avrà efficacia dal 1° gennaio del 2° anno successivo.
6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Servizio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi comma 7 e comma 7 bis.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha provveduto all’integrale avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
7 bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
2. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
3. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta, codice ateco;
4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
5. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i, rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
6. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio comunica l’esito della verifica all’utente.
1. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte degli utenti, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
2. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 7 e comma 7 bis, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Servizio Ambiente, al termine del riscontro della regolarità della documentazione prodotta, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
1. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classifica zione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando nell’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
Riduzioni per produzione di rifiuti speciali non assimilati
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di re- gola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di stinte per tipologia di attività economiche:
ATTIVITA’ RIDUZIONE- DEL
TIPOGRAFIE–STAMPERIE–VETRERIE – LABORATORI FOTOGRAICI E ELIOGRAFIE 25%
FALEGNAMERIE 25%
AUTOCARROZZERIE 30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 30%
GOMMISTI 20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%
LAVANDERIE E TINTORIE 20%
VERNICIATURA‐GALVANOTECNICI‐FONDERIE 30%
ALLESTIMENTI,INSEGNE 15%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 15%
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA “D” 50%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI COMPRESI E LABORATORI DI ANALSI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito eper le finalità di cui alla Legge 833/1978)
10%
Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.
Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
a. Comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente del comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, resta fermo il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, così come previsto per legge. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P.IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:
a. l’ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili,
b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
d. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
e. l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e planimetria quotata dei locali.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3) ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché al servizio Entrate ai fini della modifica della tassazione.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3), si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. La comunicazione tardiva oltre il termine di cui al comma 3) avrà efficacia dal 1° gennaio del 2° anno successivo.
6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Servizio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi comma 7 e comma 7 bis.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha provveduto all’integrale avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
7 bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
b. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta, codice ateco;
d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i, rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio comunica l’esito della verifica all’utente.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte degli utenti, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 7 e comma 7 bis, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Servizio Ambiente, al termine del riscontro della regolarità della documentazione prodotta, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione
Modulistica
1) Modello di richiesta Rimborso (vedi Allegati)
Punto 3.1 lettera k)
1. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste: Aggiornamento
Punto 3.1 lettera l)
1. Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti: Aggiornamento
Con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale nr. 2 del 13/02/2025 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2025.
Con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale nr. 12 del 13/02/2025 sono state stabilite le scadenze TARI per l’anno 2025 e la ripartizione in nr. 05 oltre alla rata unica. Le prime quattro rate sono state determinate sulla base delle tariffe del 2024, così come previsto dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019 nr. 58, la rata di saldo è stata determinata sulla base delle tariffe del 2025.
Punto 3.1 lettera m)
1. Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13: Aggiornamento
Norme legislative
• art. 1 commi da 639 a 730 della L. 147/2013, legge di stabilità 2014 e successive modifiche;
• art.1 c.26 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016;
• D.P.R.158/99;
• Legge 296/2006 art. 1 commi 161 e successivi;
• D.Lgs. n. 152/2006.
• Legge 160/2019, legge di stabilità 2020
Norme regolamentari comunali e delibere
• Delibera G.C. n.21 del 29/06/2020 approvazione dell’articolazione tariffaria TARI anno 2020;
• Regolamento comunale per la disciplina della TARI -Tassa sui Rifiuti- approvato con deliberazione C.C. n.19 del 29/06/2021modificato con delibera di C.P. adottata con i poteri del C.C. nr. 12 del 14/04/2022, modificata con delibera di C.C. nr. 13 del 19/05/2023;
• Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – delibera C.C. n. 10 del 30/04/2020 e modifiche.
Punto 3.1 lettera n)
1. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
1 Aggiornamento
2 Versamenti
Il Servizio Entrate del Comune invia i relativi modelli F/24 precompilati unitamente all’avviso di pagamento all’indirizzo del contribuente rilevato in banca dati.
E’ consigliabile utilizzare per il pagamento l’F/24 ricevuto.
Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente compilare autonomamente il modello di pagamento F24, questo dovrà riportare tutti i dati, compreso il codice identificativo dell’avviso di pagamento per permettere al gestore la riconciliazione del versamento.
Per l’F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici: CODICE COMUNE SAN FERDINANDO DI PUGLIA – H839
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L’Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. 45/E, e 47/E del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:
I codici tributo riservati alla Tari per versamento con F24 sono:
“3944” – Tari (e Tares)
“3945” – Tari (e Tares), interessi
“3946” – Tari (e Tares), sanzioni
“TEFA” – TEFA
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
– nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di San Ferdinando di Puglia il codice è H839;
– nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
– nello spazio “Acconto”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
– nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo.
Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
– nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nel modo seguenti:
bonifico bancario a favore del “Tesoriere del Comune di San Ferdinando di Puglia” sul c/c Monte dei Paschi di Siena – Fil. di Barletta – IBAN: IT30 K 010304 143500 0000 1442518 – bic/swift: BMPOIT22 sul quale accreditare l’importo dovuto.
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all’indirizzo: g.lauriola@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it .
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “TARI”, Comune di San Ferdinando di Puglia, i relativi codici tributo sopraindicati;
• l’annualità di riferimento e l’indicazione del codice identificativo dell’avviso di pagamento.
Dall’anno 2020, oltre al pagamento con modello F24, così come sopra esplicitato, è possibile pagare attraverso i canali telematici del PagoPa, utilizzando l’apposita modulistica che il contribuente troverà acclusa all’avviso di pagamento inviato in sede di bollettazione, rivolgendosi ad una qualsiasi banca, sportello SISAL, o tabaccai convenzionati oppure collegandosi al sito internet:
https://www.cittadinodigitale.it , seguendo le indicazioni riportate sul sito.
In caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento della TARI dovuta annualmente, e relativi moduli di versamento, al fine di non incorrere in successivi recuperi maggiorati di interessi e sanzioni, il contribuente deve attivarsi per richiedere un duplicato dello stesso e provvedere al relativo versamento.
Punto 3.1 lettera o)
1. Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso: Aggiornamento
Scadenze
Le scadenze di pagamento TARI per l’anno 2025 sono le seguenti:
1^ rata 30/04/2025;
2^ rata 30/06/2025;
3^ rata 31/08/2025;
4 rata 30/10/2025;
5^ rata 31/12/2025;
RATA UNICA 30/06/2025.
Punto 3.1 lettera p)
1. Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: Aggiornamento
Controlli e sanzioni TARI
LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI. Pertanto entro cinque anni dall’annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all’omesso pagamento. L’accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/97 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 473/97 e ss.mm.ii. e dalla Legge 147/2013 art. 1, comma 695, oltre al recupero del tributo non versato e all’applicazione di interessi legali.
Punto 3.1 lettera q)
1. Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Servizio Entrate del Comune di San Ferdinando di Puglia per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela. . Aggiornamento
Segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati
In sede di bollettazione annuale della TARI, qualora il contribuente riscontri errori o inesattezze dei dati riportati nel prospetto di “dettaglio utenze” dell’avviso di pagamento, dovrà darne comunicazione:
• direttamente allo sportello operativo Tari del Comune – sito in Via Isonzo, 6 –
nei giorni di
MARTEDI’: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 GIOVEDI’: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
• A mezzo mail PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Punto 3.1 lettera r)
1. Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione: Aggiornamento
Il contribuente può optare per la ricezione in formato elettronico del documento di riscossione. A tal fine dovrà far pervenire il modulo di comunicazione, reperibile sul sito internet del Comune, debitamente compilato, all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Isonzo, 6 p.t. – 76017 San Ferdinando di Puglia.
MODULISTICA
1) MODELLO per la ricezione in formato elettronico documento di riscossione (vedi Allegati)
Punto 3.1 lettera s)
1. Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.