ARERA – Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (2023)

Dettagli del documento

Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera - 444/2019) - Dati Aggiornati al 30.6.2023

Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all’adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.

Portale di ARERA


TARI -Tassa sui Rifiuti-

Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La TARI è stata quindi istituita con la legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013) e ha sostituito la tassa sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S), applicata per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013. 

La TARI è la tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell’utilizzatore.

Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento della TARI. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. 

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo: 

a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori; 

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci. 

La soggezione passiva TARI si realizza con l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE 

La dichiarazione di inizio occupazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo. Per tale motivo, nell’interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione entro 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree. La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti. 

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all’art. 29 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente oppure inviata tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.


Punto 3.1 lettera a)

  1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: Comune di San Ferdinando di Puglia  
     
  2. Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di San Ferdinando di Puglia 

Punto 3.1 lettera b)

  1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti relativamente al servizio gestione tariffe;

Settore di appartenenza: Settore Entrate
Responsabile del Settore ENTRATE: Dott.ssa Anna Marta Patruno
Responsabile Servizio Entrate: Rag. Giuseppe Lauriola
Orario sportello
martedì:  9.00 – 12.00
giovedì : 16.00 – 18.00
venerdì: riservato ai professionisti, previo appuntamento.

Punto 3.1 lettera c)

  1. Modulistica per l’invio di reclami  in Aggiornamento

Punto 3.1 lettera d)

CALENDARIO DELLA RACCOLTA:

UTENZE DOMESTICHE (Abitazioni)

UTENZE NON DOMESTICHE (Esercizi Commerciali)

UMIDO 

Esporre I rifiuti entro le ore 6:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)         

Lunedì

UMIDO 

Esporre I rifiuti entro le ore 5:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente)         

Martedi’

Mercoledì

Giovedi’

Sabato

Sabato

INDIFFERENZIATO

Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Venerdì                   

INDIFFERENZIATO

Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente)

Lunedi’

Mercoledi’

Venerdi’

VETRO

Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

2° e 4° Sabato del mese

VETRO

Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente)

Lunedì

Giovedi’

Sabato

PLASTICA E METALLI

Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Giovedì

PLASTICA E METALLI

Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente)

Martedi’

Venerdi’

CARTA E CARTONE

Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Martedì

CARTA E CARTONE

Esporre il sacchetto entro le ore 05:00 ( a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente)

Tutti I Giorni

PANNOLINI

Esporre il sacchetto entro le ore 06:00 ( a partire dalle ore 21:00 del giorno precedente)

Mercoledì

Venerdì

   

Punto 3.1 lettera e)

  1. Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: Aggiornamento

Punto 3.1 lettera f)

UMIDO

SACCHETTI COMPOSTABILI da 15 litri + Sottolavello da 10 litri e mastello marrone da 25 litri

Scarti di cucina, avanzi di cibo, salviette di carta unte, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, piccole ossa, fondi di caffè, filtri di tè, ceneri spente, piccole quantità di sfalci d’ erba, tappi di sughero.  

PLASTICA E METALLI

SACCHI GIALLI da lt. 110 

Piatti e bicchieri di plastica, bottiglie d’ acqua e bibite, flaconi di detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per alimenti, lattine, carta stagnola, confezioni del caffè, vaschette in polistirolo per alimenti, cellophane, vasetti yogurt, buste in plastica.

INDIFFERENZIATO

Mastello grigio da lt. 35-40 

Pannolini e pannoloni, assorbenti, calze, stracci, spugne, carta carbone, oleata e plastificata, giocattoli non elettrici, CD, DVD, cocci di porcellana, scontrini.

VETRO

Mastello verde da lt. 25 

Bottiglie, vasetti per alimenti, bicchieri

CARTA E CARTONE

Mastello blu da lt. 35-40 

Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, cartoni piegati, imballaggi e scatole in cartone, contenitori Tetra Pak (latte, vino, succhi, etc.)

Punto 3.1 lettera g)

  1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: Aggiornamento

Punto 3.1 lettera h)

La percentuale di raccolta differenziata: (Fonte I.S.P.R.A.)

anno 2021 è stata pari al 62,45%;
anno 2020 è stata pari al 61,32%;
anno 2019 è stata pari al 49,97%;

Punto 3.1 lettera i)

  1. Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: Aggiornamento

Punto 3.1 lettera j)


IL CALCOLO DELLA TARI

La base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l’applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.). La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e le relative pertinenze costituiscono la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. 

  • Relativamente alle utenze non domestiche, la quota fissa e la quota variabile sono moltiplicate per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta (D.P.R. n.158/1999, 4.3 e 4.4, Allegato 1). 
  • Relativamente alle utenze domestiche, la quota fissa, parametrata al numero degli occupanti, è da moltiplicare per la superficie dell’abitazione (mq), mentre la quota variabile è in relazione al numero degli occupanti. La parte variabile della tariffa riflette la quantità di rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La parte variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di quattro persone occupa un’abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie. 

esempio nr. 1

Per un’utenza domestica con 3 componenti e superficie di 100mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale  pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 381,14 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,7782

Tariffa variabile: € 285,17

Quota fissa: € 0,7782 * 100 * (365/365) = € 77,82

Quota variabile: € 285,17 * (365/365) = € 285,17

Totale imposta: € 77,82 + € 285,17 = € 362,99

Totale: € 362,99 + 5,00% = € 381,14

esempio nr. 2

Per un’utenza domestica con nr. 5 componenti e superficie di 240mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 601,43, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,8393

Tariffa variabile: € 372,31

Quota fissa: € 0,8393 * 240 * (365/365) = € 201,432

Quota variabile: € 372,31 * (365/365) = € 372,31

Totale imposta: € 201,432 + € 372,31 = € 573,74

Totale: € 573,74 + 5,00% = € 602,43

esempio nr. 3

Per un’utenza non domestica in categoria 12 ( Banche, Istituti di Credito e studi professionali) e di superficie di  150 mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 516,16, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,7536

Tariffa variabile: € 2,5236

Quota fissa: € 0,7536 * 150 * (365/365) = € 113,04

Quota variabile: € 2,5236 * 150 * (365/365) = € 378,54

Totale imposta: € 113,04 + € 378,54 = € 491,58

Totale: € 491,58 + 5,00% = € 516,16

esempio nr. 4

Per un’utenza non domestica in categoria 14 (Edicola, Farmacia, tabaccaio e plurilicenze) di 100 mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 726,75, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,5858

Tariffa variabile: € 5,3357

Quota fissa: € 1,5858 * 100 * (365/365) = € 158,58

Quota variabile: € 5,3357 * 100 * (365/365) = € 533,57

Totale imposta: € 158,58 + € 533,57 = € 692,15

Totale: € 692,15 + 5,00% = € 736,95

Riduzioni Tariffarie

Riduzioni per utenze domestiche (ART. 22 del Regolamento TARI)

Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate. 

Di particolare interesse sono: 

  1. Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;
  2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
  3. Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 25%;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
  5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Riduzioni per utenze non domestiche (art. 8 del Regolamento TARI)

  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
  3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente del comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, resta fermo il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, così come previsto per legge. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P:IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:
  4. l’ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili,
  5. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
  6. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
  7. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
  8. l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
  9. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e planimetria quotata dei locali.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2  anni.

  1. Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3) ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché al servizio Entrate ai fini della modifica della tassazione.
  2. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3), si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. La comunicazione tardiva oltre il termine di cui al comma 3) avrà efficacia dal 1° gennaio del 2° anno successivo.
  3. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Servizio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi comma 7 e comma 7 bis.
  4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha provveduto all’integrale avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.

7 bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
  2. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  3. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta, codice ateco;
  4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  5. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, codice EER, effettivamente  avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i, rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  6. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio comunica l’esito della verifica all’utente.

  1. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte degli utenti, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  2. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 7 e comma 7 bis, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Servizio Ambiente, al termine del riscontro della regolarità della documentazione prodotta, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
    1. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classifica zione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando nel’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui ri fiuti) distinti per codice CER;

 

Riduzioni per produzione di rifiuti speciali non assimilati

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione  che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di re- gola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di stinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA’

RIDUZIONE- DEL

TIPOGRAFIE–STAMPERIE–VETRERIE – LABORATORI FOTOGRAICI E ELIOGRAFIE

25%

FALEGNAMERIE

25%

AUTOCARROZZERIE

30%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

30%

GOMMISTI

20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO

20%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

30%

LAVANDERIE E TINTORIE

20%

VERNICIATURAGALVANOTECNICIFONDERIE

30%

ALLESTIMENTI,INSEGNE

15%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA

15%

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONA “D”

50%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI COMPRESI E LABORATORI DI ANALSI (non facenti par

te delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)

 

10%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

  1. Comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
  3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente del comune entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, resta fermo il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, così come previsto per legge. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P:IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:
    1. l’ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili,
    2. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
    3. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
    4. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
    5. l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
    6. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e planimetria quotata dei locali.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2  anni.

  1. Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3) ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché al servizio Entrate ai fini della modifica della tassazione.
  2. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3), si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. La comunicazione tardiva oltre il termine di cui al comma 3) avrà efficacia dal 1° gennaio del 2° anno successivo.
  3. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Servizio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati ai successivi comma 7 e comma 7 bis.
  4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha provveduto all’integrale avvio al recupero di tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.

7 bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
  2. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  3. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta, codice ateco;
  4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  5. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, codice EER, effettivamente  avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i, rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  6. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio comunica l’esito della verifica all’utente.

  1. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte degli utenti, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  2. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 7 e comma 7 bis, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Servizio Ambiente, al termine del riscontro della regolarità della documentazione prodotta, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

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